La Corte di Cassazione con Ordinanza 22.12.2017 n. 30766 ha ribadito il principio di diritto secondo il quale: “Ai sensi dell’art. 16-septies del dl. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accetta ione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione”.
La questione involge la differenza tra la scissione del momento della notifica per il mittente e per il destinatario che, com’è noto, avviene al momento della generazione della Ricevuta di Accettazione della p.e.c. per il primo, a quello di generazione della Ricevuta di Avvenuta Consegna per il secondo ed il diverso problema della tardività o meno della notificazione a mezzo p.e.c. qualora la Ricevuta di Accettazione venga rilasciata dopo le 21 del giorno di scadenza del termine di scadenza della notifica.
La Corte ha già più volte avuto occasione di intervenire ribadendo il principio in base al quale la scissione dei due momenti del perfezionamento della notifica non opera nel momento in cui l’attività del mittente sia stata comunque posta in essere in un momento successivo alle ore 21 che si considera orario ultimo di scadenza del tempo della notifica poiché alle notificazioni a mezzo p.e.c. si applica il principio generale dettato dall’art. 147 c.p.c. in tema di notificazioni ed in base al quale l’orario delle attività di notificazione deve essere limitato all’intervallo temporale 07.00-21.00.
In sostanza qualora la ricevuta di accettazione venga generata entro le ore 21 la notifica si perfeziona per il mittente a tale orario, qualora invece detta ricevuta venga generata dopo detto termine, la notifica per il mittente si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo (così come per il destinatario) ed è pertanto comunque tardiva, di qui la sanzione dell’inammissibilità del ricorso.