La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 29595 del 22 ottobre 2021, sulla questione attinente al rilevamento della velocità mediante sistema “dinamico” o “ad inseguimento” (cd. “Scout speed”), e agli obblighi di presegnalazione della postazione di controllo, ha affermato che debba essere disapplicata la previsione di cui al d.m. 15 agosto 2007 sull’esonero dell’obbligo di presegnalazione, in contrasto con l’art. 142, comma 6-bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, trattandosi quest’ultima di norma primaria, di rango superiore, che contempla l’obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale . Nel contempo ha precisato che mediante il decreto ministeriale debbano essere individuate, senza possibilità di deroga alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione, le modalità attuative con riferimento all’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo.