La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6501 del 26 gennaio 2021, depositata in data 19 febbraio 2021, sulla questione relativa alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale del giudice di appello a seguito dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero, anche per motivi attinenti alla prova dichiarativa, ha affermato che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 603 c. 3 bis c.p.p. porterebbe a concludere per un’assenza di obbligo di rinnovo dell’istruzione dibattimentale in capo al giudice di appello che abbia confermato la pronuncia di proscioglimento operata in primo grado. Resta tuttavia nella sua disponibilità di disporre su richiesta di parte o anche d’ufficio la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sia nel caso in cui ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti sia se lo ritenesse assolutamente necessaria; ovvero disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 495 c. 1 c.p.p. nel caso in cui le nuove prove siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.