Il Senato ha approvato la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”. Nel testo sono contenute importanti disposizioni riguardanti gli avvocati e la professione forense, in particolare è stato eliminato l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per gli infortuni da parte del professionista; l’avvocato resta tenuto ad assicurare contro gli infortuni i propri praticanti e collaboratori anche occasionali ma non dovrà più stipulare una polizza per sé.
E’ inoltre stato inserito nella disciplina della professione forense contenuta nella Legge 31 dicembre 2012, n. 147, l’art. 13 bis (Equo compenso e clausole vessatorie) che detta i principi sulla pattuizione del compenso tra gli avvocati ed i c.d. “clienti forti” (…imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese…) al fine di tutelare il professionista forense dal rischio di svolgere attività professionale per somme irrisorie o compensi comunque determinati sulla base di contratti predisposti dal cliente.
Il testo è ora all’esame della Camera dei Deputati.