Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2075 del 19 gennaio 2024, sulla questione relativa alla proponibilità della procedura di mediazione sulla domanda riconvenzionale hanno affermato il seguente principio di diritto: “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile”.