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Diffamazione - Esimente ex art. 598 cod. pen. - Offese non riguardanti l’oggetto della causa, ex art. 89 c. p. c. - Non necessità alla difesa - Offese che concernono l’oggetto della causa strumentali alla difesa - Corte Cass. sezione V^penale, sentenza n. 20520 del 5 aprile 2024, depositata in data 23 maggio 2024

Le quinta Sezione penale della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 20520 del 5 aprile 2024, depositata in data 23 maggio  2024 nella fattispecie relativa alla diffamazione e della esimente ex art. 598 c.p. hanno affermato  che le offese non necessarie,, pur trovando giustificazione nel contesto di procedimenti civilistici, rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 598 c.p. purchè relative all’oggetto della controversia..  In particolare la Suprema Corte ha evidenziato come la giurisprudenza abbia descritto già in precedenza come “……..il riferimento alle offese che non riguardano l’oggetto della causa, contenuto nell’art. 89 c.p.c., va inteso come riferibile alle offese “non necessarie alla difesa”, sebbene ad essa non estranee; invece il riferimento alle “offese che concernono l’oggetto della causa” contento nell’art. 598 c.p. va inteso come riferibile a quelle offese che, pur non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa. Sicchè il nesso, pur non necessario con l’oggetto della causa, esclude  comunque la punibilità del fatto”

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