Le quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25401 del 20 giugno 2024, depositata in data 27 giugno 2024 sulla questione relativa alle intercettazioni telefoniche ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni operate con captatore informatico per reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto autorizzativo, la previsione di cui all’art. 270, comma 1-bis. cod. proc. pen. nella parte in cui limita l’autorizzazione allo accertamento dei delitti indicati nell’art. 266, comma 2-bis cod. proc. pen. è riferita alle sole intercettazioni tra i presenti. Non così per le conversazioni che non si svolgono tra i presenti, realizzate anche mediante captatore, rispetto alle quali vale la calusola di salvezza contenuta nell’incipit dell’art. 270, comma 1-bis cod. proc. pen. che rinvia alle condizioni previste nel primo comma dell’art. 270 cod. proc. pen”.