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Fallimento - Creditore fondiario- Privilegio processuale di cui all’art. 41 TUB - Liquidazione giudiziale ex artt. 121 e ss. d.lgs. n. 14 / 2019 - Procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14 /2019 - Prosecuzione azione esecutiva già pendente - Corte Cass. 1^ sez. civ., sentenza   n. 22914  del 17.5. 2024, depositata in data 19 agosto 2024

La prima sezione civile della Corte di Cassazione  con la sentenza  n. 22914  del 17 maggio 2024, depositata in data 19 agosto 2024,  in materia fallimentare ha affermato il seguente principio di diritto “il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.

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