La Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26727 del 25.6.2024, depositata in data 15 ottobre 2024, in tema di possibilità per l’opposto di modificazione della domanda per l’intervenuta opposizione a decreto ingiuntivo – ha affermato il seguente principio di diritto “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella
introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della
originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione“, affermando altresì che “chi ha avviato il giudizio per via monitoria
ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla
comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali”