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Processo tributario - ,Sentenza penale dibattimentale di assoluzione - Efficacia di giudicato per fatti materiali - Riferimento esclusivo alle sanzioni tributarie - Rilievo della sentenza penale come elemento di prova per accertamento dell'imposta - Corte Cass. Sezione Tributaria, sentenza n. 3800 del 4.2.2025, depositata in data 14 febbraio 2025

La Sezione Tributaria della  Corte di Cassazione  con la sentenza n. 3800 del 4 febbraio 2025, depositata in data 14 febbraio 2025,  in tema di effetto della sentenza penale di condanna rispetto agli effetti nel procedimento tributario  ha affermato  che : “L’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l’art. 1, d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell’art. 119 T.U. della giustizia tributaria, in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio

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