Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5968 del 18 febbraio 2025, depositata in data 6 marzo 2025, sulla questione relativa alla configurabilità di titolo esecutivo ex art. 474 c. 2 n. 3 c.p.c. del contratto concluso nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche nell’ipotesi di assenza di attestazione dello svincolo ha affermato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”