La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7480 depositata in data 20 marzo 2025, in tema di impugnazione del licenziamento disciplinare ha confermato la legittimità della comunicazione del licenziamento all’indirizzo PEC del difensore in quanto lo status dell’avvocato attribuisce specifico rilievo alla PEC “quale domicilio privilegiato per le comunicazione e notificazioni, atteso che ciascun avvocato è munito di un proprio “domicilio digitale”, conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e corrispondente all’indirizzo PEC che l’avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e da questi è stato comunicato al Ministero della giustizia per l’inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici ReGIndE”