Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25442 del 29 agosto 2023, in tema di rigetto parziale della domanda di ammissione al passivo del fallimento dell’avvocato per crediti vantati a titolo di corrispettivi per prestazioni professionali svolte in favore della società in bonis per eccezione di prescrizione presuntiva triennale ed in particolare sulla deferibilità al medesimo curatore del giuramento decisorio, quanto meno nella forma del giuramento de scientia (o de notitia), hanno affermato il seguente principio di diritto:
«In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’art. 2956, primo comma, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento».