Momento Legislativo

Aggiornamento della tabelle del Tribunale di Roma relative alla liquidazione del danno biologico - 10 novembre 2023

E’ stato pubblicato in data 10 novembre 2023  l’aggiornamento delle nuove Tabelle del Tribunale di Roma  relative alla liquidazione del danno biologico che fa seguito al lavoro intrapreso dal 1990.

Il lavoro è stato necessario oltre che  per l’adeguamento delle tabelle in virtù dell’incremento dell’indice ISTAT per la rivalutazione dei crediti di impiegati ed operai dal 2019 al 2022 che è stato determinato nel 15,8%, anche per la ricerca di nuovi criteri relativi alla valutazione del danno morale e parentale oltre che per il danno dei congiunti .

E’ stato ritenuto opportuno dare prevalenza alle parti con le variazioni o nuove previsioni senza riiportare l’intero testo 

In particolare il Tribunale di Roma ha modificato la tabella relativa al danno biologico con riferimento ai primi 40 punti per adeguarla alla tabella di Milano, ha tuttavia conservato il proprio sviluppo per i successivi 40 punti al fine

Per quanto concerne il danno morale il Tribunale di Roma ha elaborato la previsione adeguandosi al disposto legislativo predisponendo la tabella con un “…..range di oscillazione del danno morale soggettivo sulla base di ciascun punto di danno biologico, sempre tenendo conto di quanto provato dal danneggiato”

Nel caso di decesso del danneggiato per causa non dipendente dalle lesioni subite il Tribunale di Roma ha considerato che non debba essere modificata la tabella di risarcimento del danno biologico ma solamente la quantità di risarcimento che viene attribuita per effetto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che ha precisato che il parametro da considerare per la valutazione di quanto debba essere riconosciuto del risarcimento tabellare sia la percentuale di sopravvivenza concreta con riferimento alla vita media o all’aspettativa di vita

Per quanto concerne la personalizzazione è stata conferita al Giudice la possibilità di riconoscimento nell’ipotesi di circostanze di fatto che superino quelle ordinarie già previste nella liquidazione forfettaria di cui alle previsioni tabellari precisando altresì che gli elementi di fatto e diritto che vengono portati a supporto debbano essere allegati già nell’atto introduttivo del giudizio e non essere semplici allegazioni generiche ed ipotetiche

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