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Atto di scissione societaria - Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Competenza del tribunale fallimentare per azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell’atto di scissione societaria - Corte Cass. Sezioni Unite civili, sentenza  n. 5089 del 12.11.2024, depositata in data 26 febbraio 2025

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 5089 del 12 novembre 2024, depositata in data 26 febbraio 2025, in tema di azione revocatoria, esperita ai sensi dell’art. 2901 c.c. e 66 l. fall., nei confronti di un atto di scissione societaria e sulla relativa competenza ha affermato i seguenti principi di diritto:  “L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell’atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l’opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria, che, in quanto produttivo
di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario ” 

“L’azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell’atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese”

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