Avvocato – Somme riscosse per conto della parte assistita – Mancanza titolo per l’incasso dal cliente – Mancata comunicazione – Violazione dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui ex art 31 C.D.F. – Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 depositata in data 13 giugno 2023
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 121 depositata in data 13 giugno 2023 sulla questione relativa alla riscossione da parte dell’avvocato, nel corso del mandato professionale, di somme di denaro senza restituzione al cliente senza avere titolo per incassarle dal cliente, peraltro senza darne notizia per lungo tempo ha negato il potere del professionista di trattenerle violando in questo caso di dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui ex art 31 CDF.
Viene precisato infatti che “L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e a rendergliene conto a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto civilistico, posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità”.