Momento Legislativo

Cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex art. 108 l.fall. - Ambito applicativo - Liquidazione concorsuale dell’attivo - Fondamento - Subentro del curatore nel contratto preliminare ai sensi dell’art. 72, ult. comma, l.fall. - Corte Cass. SS UU civili sentenza n. 7337 del 12.12.2023 depositata in data 19 marzo 2024

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione  con la sentenza n.  7337 del 12 dicembre 2024, depositata in data 19 marzo 2024,  in tema di cancellazione delle ipoteche, ai sensi dell’art. 108, secondo comma, legge fall., con riferimento particolare alla questione se se l’art. 108, secondo comma, legge fall. sia o meno applicabile anche alla vendita attuata non all’esito di una procedura competitiva pubblicizzata e svoltasi sulla base di valori di stima, ma in forma contrattuale, in adempimento di un contratto preliminare in cui il curatore sia subentrato ex lege in applicazione del disposto dell’art. 72, ottavo comma, stessa legge. ha affermato il seguente principio di diritto: ” …….nel sistema della legge fallimentare l’art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell’art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’art. 72, ultimo comma, legge fall. quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita”

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