La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2319 del 18 gennaio 2024, ha affermato che la verifica da parte del giudice di merito per stabilire la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 54 c. p., risulta configurabile “………la scriminante dello stato di necessità è invocabile da una persona vulnerabile che risulti essere “vittima di tratta” e in condizioni di asservimento nei confronti di soggetti a capo di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, nel cui ambito sia stata costretta a compiere un trasporto di sostanze stupefacenti, senza alcuna possibilità di sottrarsi concretamente alla situazione di pericolo ricorrendo alla protezione dell’Autorità”.