La prima Sezione penale, della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13326 del 12 gennaio 2024, depositata in data 2 aprile 2024, in tema di disposizioni di confisca delle armi ha affermato che “…….anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 – che nel rispettare la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione, ha indicato come interpretazione costituzionalmente orientata della norma srutinata quella per la quale la confisca del reato, oggetto del reato, non può essere disposta a fronte di pronuncia di proscioglimento se il giudice non accerti la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all’imputato, è consentito alla Corte di Cassazione, investita dell’impugnazione del pubblico ministero, disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi quando emerga dalla sentenza stessa e dagli atti richiamati l’accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi della confisca stessa, sicchè il rinvio al giudice di merito risulti superfluo ai sensi dell’ art. 620, lett. l), cod. proc. pen.”