La terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1909 del 16 gennaio 2025, depositata in data 27 gennaio 2025, in tema di contratto di assicurazione stipulato dal costruttore di immobile, ha affermato che il giudice del merito nell’interpretazione del contenuto della polizza stipulata nel caso concreto e a ricostruire la comune intenzione delle parti contraenti “…..dovrebbe chiedersi se il contratto corrisponda perfettamente all’archetipo legale contemplato dall’art. 4 del d.lgs. n.122/2005, oppure se, al contrario, la società appaltatrice, non essendo vincolata da alcun obbligo di contrarre, in considerazione della qualità soggettiva dell’acquirente come persona giuridica, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale avesse tuttavia liberamente proceduto a concludere un contratto di assicurazione a beneficio di quella specifica società, delimitando il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa con riferimento ai danni di cui fosse stata ritenuta responsabile ai sensi dell’art.1669 cod. civ.”