Momento Legislativo

Contratto di mutuo - Perfezionamento - Obbligo di restituzione a carico del mutuatario - Disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente - Corte Cass. Sezioni Unite civili, sentenza  n. 5841 del 18.2.2025, depositata in data 5 marzo 2025

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 5841 del 18 febbraio 2025, depositata in data 5 marzo 2025, in tema di qualificazione del cosiddetto “mutuo solutorio”,  ha affermato i seguenti principi di diritto:  “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.”
” Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”

Categorie

Ultimi articoli

Seguici

Ultimi articoli