La Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 31137 del 17 settembre 2024, depositata in data 5 dicembre 2024, sulla questione relativa al rapporto, che si instaura fra l’incolpato, poi assolto, e amministrazione di appartenenza e sulla preclusione scaturente dal giudicato esterno formatosi nel giudizio contabile in relazione alla statuizione di compensazione delle spese di lite ha affermato che “….mentre sul giudizio contabile la regolamentazione delle spese spetta appunto al giudice contabile, la statuizione sulle spese relative al rapporto sostanziale che intercorre fra amministrazione di appartenenza e dipendente – e sulla base del quale l’amministrazione è onerata ex lege del suo rimborso in favore del dipendente prosciolto – esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro – da cui il diritto al rimborso promana-, con la conseguenza che essa deve ritenersi attribuita, di norma, al giudice ordinario“