La prima Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5041 del 10 gennaio 2025 depositata in data 7 febbraio 2025 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione ha affermato che “……..i casi di indebita distrazione di beni che risultano soddisfare, comunque, interessi pubblici coesistenti con il perseguimento di interessi privati, ovvero che non ne comportano la perdita per la pubblica amministrazione, già punite con forme di abusi di ufficio, restano punibili ai sensi del nuovo art. 314-bis cod. pen., fermo restando che quest’ultima previsione realizza una parziale abolitio criminis, rendendo non più punibili, tra l’altro, le condotte distrattive che non comportino violazione di specifiche disposizioni di legge, da cui non residuino margini di discrezionalità “