Momento Legislativo

Delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali – Rivelazione segreto riguardante anche una sola parte del processo produttivo - Responsabilità da reati degli enti – Controllo ex art. 5 d.lgs. n. 231 / 2001 – Cass. pen. 5^ Sez. sent. n. 3211 del 20.10.2023, depositata in data 26.1.2024

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione  con la sentenza  n. 3211, del 20.10. 2023, depositata in data 26 gennaio 2024, sulla questione relativa all’individuazione della fattispecie del delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali, in considerazione dei rilevanti e crescenti costi necessari per la ricerca scientifica finalizzata allo sviluppo di tecnologie afferenti ai mercati globali,  sia  configurabile tutte le volte che venga indebitamente rivelato un segreto che afferisca una sola parte del processo produttivo, senza che sia necessario che la rivelazione  attenga a tutte le componenti del prodotto. Quel che assume  rilievo  “…… nella delimitazione del concetto di notizia destinata al segreto è che vi siano comprese le operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto, operazioni che costituiscano il “cuore” degli stessi e che siano il frutto della cognizione e della organizzazione della impresa”.  Per quanto concerne la  responsabilità da reati degli enti, la Suprema Corte ha affermato che “………la nozione di controllo di cui all’art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non debba essere riferito in via esclusiva alla nozione   di controllo della società delineata dall’art. 2359 cod. civ., ma ricomprende anche l’attività di vigilanza o, comunque, di verifica e incidenza nella realtà economico patrimoniale della società, sovrapponibile a quella  dei sindaci o dagli altri soggetti formalmente deputati a tale attività”.

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