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Diritto di ingresso di cittadini extracomunitari – Impugnazione del diniego del visto di ingresso – Competenza territoriale della Sezione specializzata in materia di immigrazione - Corte Cass. 1^ sez. civ. sentenza n. 18773 del 27.6.2024, depositata in data 9 Luglio 2024

La prima  sezione civile della Corte di Cassazione  con la sentenza  n. 18773  del 27 giugno 2024, depositata in data 9 luglio 2024,  sulla questione relativa alla determinazione  della competenza territoriale delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea nelle controversie aventi ad oggetto il diniego di visto di ingresso di un cittadino straniero per il ricongiungimento a cittadino italiano – emesso dall’autorità consolare all’estero, ha affermato  i seguenti principi di diritto: “In tema di diritto di ingresso e soggiorno di cittadino extra Unione Europea, familiare di cittadino della Unione Europea (nella fattispecie, italiano), la controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego del visto di ingresso del cittadino extra UE, familiare di cittadino UE, emesso dall’autorità consolare all’estero, e l’affermazione del diritto di soggiorno, ai sensi dell’art.8 del d.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 – e non dell’art.30, comma 6, d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 -, è di competenza territoriale della Sezione specializzata, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell’art.4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, in combinato disposto con l’art.28, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998

“A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, che ha istituito     le          Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE e ha dettato le nuove regole processuali in tema di competenza per materia e per territorio, le cause ed i procedimenti giudiziari, sorti secondo l’art. 21 (rubricato «Disposizioni transitorie») dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto (e quindi dal 17 agosto 2017), di cui all’art.8 del  d.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, riguardanti il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno fondato su motivi familiari, sono attribuite alle Sezioni specializzate nella materia istituite presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha  emesso il provvedimento e quindi presso il Tribunale di Roma, ove ha sede il Ministero degli Affari Esteri di cui gli uffici consolari competenti alla emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica”

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