La quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6993 del 13 novembre 2023, pubblicata in data 15 febbraio 2024, sulla questione relativa alla mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della pratica del decreto di citazione a giudizio in appello ed in particolare sulla riferibilità alla parte civile della disposizione dell’art. 581 c.p.p. comma 1-ter novellato dall’art. 33, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,, ha affermato che non opera tale previsione nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria, “…….che richiede a pena di inammissibilità il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale di tali parti, rinvenibile negli artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui esse possono stare in giudizio tramite un difensore munito di procura speciale e presso questi vedono necessariamente eletto il proprio domicilio, cui vanno indirizzate le notifiche degli atti processuali”