La sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 45262 del 10 ottobre 2024, depositata in data 10 dicembre 2024, in tema di statuizione degli effetti civili della sentenza, rilevando la contraddittorietà della decisione della Corte territoriale che abbia ritenuto insussistenti i presupposti per l’assoluzione nel merito dell’imputato con revoca delle statuizioni civili disposte in primo grado per il capo, ha affermato che “…..l’obbligo del giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado sia intervenuta condanna, di decidere sull’impugnazione agli effetti civili è rispettato anche quando, pur riferendosi alla mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., abbia nella sostanza, esaminato compiutamente i motivi di impugnazione, compiendo un esauriente apprezzamento in ordine alla responsabilità dell’imputato”