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Giudice dell'esecuzione - Sospensione condizionale della pena ex art. 168, c. 3^ c. p. – Revoca concessione beneficio da parte del giudice di cognizione - Violazione dell’art. 164, c. IV^ c. p. - Cause ostative non documentalmente note - Corte Cass. sezione 1^penale, sentenza n. 21603 del 20 febbraio 2024, depositata in data 30 maggio 2024

Le quinta Sezione penale della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 21603 del 20 febbraio 2024, depositata in data 30 maggio  2024 nella fattispecie relativa ala concessione del beneficio e della sua revoca, hanno affermato  il seguente principio di diritto: “la revoca della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., non può intervenire quando ormai il  beneficio, si è consolidato, essendo decorso il termine ed essendo maturate le condizioni al cui cospetto si determina, ai sensi dell’art. 167 dello stesso codice, l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena”

 

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