Le quinta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21603 del 20 febbraio 2024, depositata in data 30 maggio 2024 nella fattispecie relativa ala concessione del beneficio e della sua revoca, hanno affermato il seguente principio di diritto: “la revoca della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., non può intervenire quando ormai il beneficio, si è consolidato, essendo decorso il termine ed essendo maturate le condizioni al cui cospetto si determina, ai sensi dell’art. 167 dello stesso codice, l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena”