Momento Legislativo

Giudizi in materia di protezione internazionale - Statuto differenziato” per la durata - Esclusione da parte normativa dell’Unione europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia - Assenza imposizione di un più breve termine di ragionevole durata rispetto a quello stabilito di tre anni per il primo grado di merito. - Corte Cost. Ordinanza n. 97 del 9 maggio 2024, depositata in data 3 giugno 2024,

La Corte Costituzionale  con l’ordinanza n. 97 del 9 maggio 2024, depositata in data 3 giugno 2024 sulla questione disciplina legale dei termini entro cui il giudizio deve reputarsi rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, enunciato dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), come introdotto dall’art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte d’appello di Milano, sezione seconda civile

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