La Corte Costituzionale con la sentenza n. 148 del 4 luglio 2024 pubblicata in data 25 luglio 2024, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»; dichiarando altresì , in via consequenziale, “……ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter cod. civ. “.