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Impugnazione - Processo definito in primo grado con rito abbreviato - Giudizio di legittimità conseguente al ricorso per cassazione presentato dopo il 1.7. 2024 - Trattazione con le forme della camera di consiglio non partecipata - Corte di Cassazione, 5^ sez. penale, sentenza n. 42163 del 29 ottobre 2024 depositata in data 15 novembre 2024

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 42163  del 29 ottobre 2024, depositata in data 15 novembre 2024,  in tema di impugnazioni ha affermato il seguente principio: “a seguito della celebrazione del giudizio abbreviato di appello in forma cartolare ai sensi dell’art. 23-bis, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) il giudizio conseguente a ricorso per cassazione presentato dopo il 1 luglio 2024  va trattato nella forma della camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., e  le parti possono chiedere, tranne che in caso di appello limitato al trattamento sanzionatorio, la trattazione camerale in presenza ai sensi del comma 1-bis, lett.b) “

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