La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 611 del 8 gennaio 2024, in materia di di indagini preliminari e sul pregiudizio della iscrizione del casellario giudiziale nella contrattazione con privati o con la pubblica amministrazione, ha affermato che l’ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2023, n. 122, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., nell’ipotesi in cui sia “……allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione indicando il concreto pregiudizio subito dall’indagato”.