La sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14731 del 11 gennaio 2022, depositata in data 14 aprile 2022, sulla fattispecie riguardante l’emissione di una informazione interdittiva antimafia e la conseguente preclusione all’accesso al contributo previsto dall’art. 67 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha affermato che non si configura il reato previsto dall’art. 316 ter cod. pen., per indebita percezione di erogazioni pubbliche per avere percepito un contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) – convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il soggetto destinatario “solo” di una informazione interdittiva antimafia, affermando che l’ambito soggettivo della preclusione prevista dall’art. 67 cit. riguarda le persone destinatarie di un provvedimento definitivo con cui è applicata una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del d. lgs. n. 159 del 2011