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Iscrizione a ruolo procedimento dinanzi al Giudice di Pace - Art. 319 c.p.c. e 57 disp. att. - Disciplina computo termini ex art. 155 commi 4 e 5 c.p.c. - Corte Cass. 3^ sez. civ. Ordinanza  n. 22696  del 2.2.2024, depositata in data 12 agosto 2024

La terza sezione civile della Corte di Cassazione  con l’Ordinanza  n. 22696  del 2.2.2024, depositata in data 12 agosto 2024,  in tema di termini per l’ iscrizione  a ruolo del procedimento dinanzi al Giudice di Pace ha evidenziato che “……la disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito……” rilevando altresì che “…….il combinato disposto degli artt. 319 c.p.c. e 57 disp. att. c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale, l’iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell’attore può essere effettuata fino al giorno dell’udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza”

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