Momento Legislativo

Iscrizione cause a ruolo - Contributo unificato - Novità normative in vigore dal 1° gennaio 2025 - Conseguenze per mancato versamento del contributo minimo stabilito - Recupero dell’importo non versato. - Circolare 29 dicembre 2024, n. 67  Ministero della Giustizia

Il Dipartimento per gli Affari del Ministero della Giustizia con la Circolare 29 dicembre 2024, n. 67  ha emanato una nota di chiarimento relativa alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio approvata in via definitiva il 28 dicembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025 in tema di pagamento del contributo unificato per la iscrizione delle cause a ruolo ed alle conseguenze per il mancato versamento del contributo minimo stabilito ed al recupero dell’importo non versato. 

Il comma 3.1, aggiunto all’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 relativo al Testo unico spese di giustizia,  stabilisce  che : “Fermi i casi esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”. 

L’importo del contributo unificato previsto dall’art. 13 comma 1 lett. a), è pari a 43 euro, in conseguenza il personale della cancelleria non potrà procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:

a) nelle ipotesi in cui il contributo dovuto sia pari o inferiore a 43 euro,  non venga versato interamente  l’importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato

b) nelle ipotesi in cui l’importo dovuto del  contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l’iscrizione della causa non versi almeno l’importo di 43 euro.

In materia di recupero del contributo unificato non versato è stato introdotto il nuovo comma 3-bis che prevede  quanto segue :“Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1,2 e 3, nei casi di cui all’art. 16 in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall’iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, la società Equitalia Giustizia s.p.a, procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto con addebito degli interessi al saggio legale e della sanzione di cui all’articolo 16 comma 1 bis. L’ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall’art. 1, comma 367 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la società Equitalia Giustizia s.p.a, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubbblica 29 settembre 1973, n. 602″

 

 

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