Il D.L. 02.03.2024, n. 19 (G.U. 02.03.2024 n. 52) convertito con modificazioni dalla L. 29.04.2024, n.56 (G.U. 30.04.2024, n. 100, S.O. n. 19) ha modificato le norme del codice di procedura civile relativamente al pignoramento presso terzi.
La prima modifica ha interessato l’art. 546 nel quale sono variati gli importi relativi all’obbligo del terzo rispetto alle somme precettate.
Nel dettaglio gli importi vengono aumentati di € 1.000,00 per i crediti fino a 1.100,00 €, di € 1.600,00 per i crediti fino a 3.200,00 € e della metà per i crediti superiori a tale ultimo importo.
E’ stato inoltre introdotto l’art. 551-bis che definisce i limiti temporali del pignoramento presso terzi il quale perde efficacia ordinariamente decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento salvi i casi di assegnazione, estinzione o chiusura del processo esecutivo.
Il secondo comma dell’articolo introduce la “dichiarazione di interesse” al mantenimento del vincolo attraverso la quale – il creditore procedente o l’intervenuto possono – nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale, evitare gli effetti della perdita di efficacia del pignoramento. La dichiarazione va notificata a tutte le parti del processo esecutivo e non ha valore nei confronti degli eventuali terzi ai quali non sia stata notificata.
Infine è stato modificato l’art. 553 relativo all’assegnazione ed alla vendita dei crediti. La norma introduce l”obbligo da parte del creditore di notificare, unitamente all’ordinanza di assegnazione, di una dichiarazione contenente i dati necessari per provvedere al pagamento delle somme; l’obbligo del pagamento decorre per il terzo dalla notifica contenente tale dichiarazione.
La norma prevede altresì che i crediti assegnati cessano di produrre interessi se ordinanza e dichiarazione non vengono notificati entro 90 giorni dall’assegnazione e riprendono a decorrere dalla data di tale notifica.
L’ordinanza di assegnazione diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi dalla scadenza del termine decennale previsto dall’art. 551-bis cpc; l’ordinanza di assegnazione è comunque comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultino censiti in pubblici elenchi o qualora gli stessi abbiano eletto domicilio digitale speciale di cui al Codice dell’Amministrazione digitale.