La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8611 del 16 marzo 2022, sulla questione relativa al riconoscimento degli interessi legali e non quelli di mora sulla liquidazione dei compensi per prestazioni professionali dell’avvocato ha affermato il seguente principio di diritto:
“Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.