La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11665 del 11 aprile 2022, sulla questione relativa al licenziamento disciplinare con riferimento alla possibilità di reintegrazione del lavoratore ed applicazione della tutela indennitaria prevista dal quinto comma dell’art. 18 della L. 300/70., con le modifiche di cui alla L. n. 92/2012, ha affermato che:
“…in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.”