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Locazione - Risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore- Risarcimento del danno da mancato guadagno - Dimostrazione del locatore attivazione tempestiva per nuova locazione - Corte Cass. Sezioni Unite civili, sentenza  n. 4892 del 26.11.2024, depositata in data 25 febbraio 2025

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 4892 del 26 novembre 2024, depositata in data 25 febbraio 2025, sulla questione relativa alla riconoscibilità, in favore del locatore, al quale il conduttore inadempiente abbia riconsegnato l’immobile prima della naturale scadenza del contratto, del diritto al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione dei canoni di locazione eventualmente dovuti per il periodo successivo a detta riconsegna fino alla naturale scadenza del contratto, o all’eventuale precedente data di conclusione di una nuova locazione ha affermato il seguente principio di diritto:  “« Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c”

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