La prima Sezione penale, della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13326 del 12 gennaio 2024, depositata in data 2 aprile 2024, in tema di controllo sulla legittimità dell’ordine di sospensione della esecuzione emessa dal P.M. da parte del Magistrato di sorveglianza, ha affermato il seguente principio di diritto: “è legittimo l’esercizio del potere di sindacato, da parte del magistrato di sorveglianza e con posteriore ratifica da parte del Tribunale, circa la legittimità alla sospensione del titolo esecutivo deliberata dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen.”