Momento Legislativo

Mediazione obbligatoria - Sussistenza per domanda principale - Condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 / 2010 - Domanda riconvenzionale - Competenza del mediatore - Tentativo conciliazione del giudice esperibile nel corso del giudizio - Corte Cass. . SS UU civili, sentenza n. 3452 del 21.112024 pubbl. il 7 febbraio 2024

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 2075 del 19 gennaio 2024, sulla questione relativa alla proponibilità della procedura di mediazione  sulla domanda riconvenzionale hanno affermato il seguente principio di diritto: “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile”. 

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