La prima Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1908 del 26 novembre 2024, depositata in data 16 gennaio 2025, in tema di misure di sicurezza e della tutela delle ragioni del terzo – estraneo al reato, ha affermato che ” Il processo prosegue dunque, anche nei confronti del terzo che non vi abbia consentito, nelle forme del rito abbreviato.
Al terzo tuttavia, una volta che l’abbreviato sia stato disposto, devono essere comunque assicurati i diritti di iniziativa probatoria e di contraddittorio sulla prova, quali componenti ineludibili del diritto di difesa ai sensi dell’art. 24, secondo comma, Cost., rientranti nella garanzia del giusto processo”. La Corte ha ribadito altresì non sono applicabili al terzo, che difende nel rito abbreviato la sua posizione dominicale o il suo diritto, i principi dell’oralità e del contraddittorio già nella fase di formazione della prova, né il principio di immediatezza, né il principio di alterità tra il giudice che abbia svolto attribuzioni nella fase preliminare e quello investito della definizione del processo.
Tali principi hanno infatti valenza per il solo soggetto “accusato” del reato