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Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale - Nuove disposizioni per gli artt. 610 e 611 c.p.p. - Decreto legge 29 giugno 2024, n. 89

Con decreto Legge 29 giugno 2024 n. 89 sono state approvate le modifiche al codice di procedura penale per l’efficienza del procedimento penale riguardanti gli artt. 610 e 611 c.p.p. .

Le nuove disposizioni prevedono al comma  5 dell’art. 610 c.p.p. “che il ricorso sara’ deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell’articolo 611” e che “Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 il termine e’ ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza”.

Per quanto riguarda l’articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.»;

b) al comma 1-ter, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127.»;

c) il comma 1-quinquies e’ abrogato.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

L’ entrata in vigore del provvedimento è fissata al 30 giugno 2024

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