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Mutuo bancario - Piano di ammortamento “alla francese” - Mancata indicazione regime di capitalizzazione - Oggetto contrattuale indeterminato o indeterminable - Corte Cass. Sez. Unite civili, sentenza n. 15130 del 27 febbraio 2024, depositata in data 29 maggio 2024

Le  Sezioni Unite  civili della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 15130 del 27 febbraio 2024, depositata in data 29 maggio 2024, in tema di interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese ha affermato  il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

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