La terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30372 del 28 maggio 2024 depositata in data 24 luglio 2024 in riferimento al ha affermato il seguente principio di diritto: “L’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame previsto dall’art. 324, comma 6, cod. proc. pen., ove chi ha fatto la richiesta non sia detenuto e non abbia precedentemente dichiarato o eletto domicilio deve essere comunicato, in caso di mancata indicazione nella richiesta del domicilio presso cui intende riceverlo a norma dell’art. 324, comma 2, stesso codice, dev’essere notificato mediante consegna al difensore, ove, invece, chi ha fatto la richiesta di riesame non sia detenuto ed abbia precedentemente dichiarato o eletto domicilio, la notificazione dell’avviso dell’udienza camerale di cui al comma 6 dell’art. 324 cod. proc. pen., nel caso in cui la notificazione al domicilio dichiarato od eletto divenga impossibile, dev’essere parimenti eseguita mediante consegna al difensore di fiducia o d’ufficio a norma dell’art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen.”