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Notificazione a mezzo p.e.c. atto di appello - Mancato deposito telematico delle RdA ed RdAC - Inesistenza dell'obbligo - Esclusione dell'improcedibilità dell'appello - Corte Cass. Sezione Seconda civile, Ordinanza  n. 28207 del 11.06.2024, depositato in data 04 novembre 2024

La Seconda sezione della Corte di Cassazione  con l’ordinanza n. 28207  dell’ 11 giugno 2024, depositata in data 04 novembre 2024,  si è pronunciata su un ricorso volto alla cassazione di una pronuncia di inammissibilità dell’appello per mancato deposito telematico delle prove della notificazione dell’atto di citazione in appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata.

La Suprema Corte, nel rilevare che l’appellante si era costituito in modalità analogica depositando, tra le altre, le RdA ed RdAC della notificazione del ricorso in copia analogica munita di attestazione di conformità, ha altresì statuito che non sussiste un obbligo di deposito telematico della prova dell’avvenuta notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello.

La Corte ha precisato che: “...l’appello il cui atto introduttivo sia stato notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l’appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell’art. 9, co. 1-bis, della L. n 53 del 1994.” 

Conseguentemente la Corte ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte di Appello.

 

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