La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 25092 pubblicata in data 18 settembre 2024, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile hanno ribadito che : “…l’ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all’ an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14 “