La quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4613, del 9.1.2024, depositata in data 1 febbraio 2024, relativamente all’atto di opposizione a decreto penale di condanna “………..non trova applicazione la disciplina ex art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c. p. p., poichè l’art. 461, comma 1, c. p. p. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione previste dall’art. 582, e non anche la forma dell’impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 581, cosicchè, all’estensione della disciplina delle impugnazioni osta sia il principio d i tassatività delle causa di ammissibilità, sia anche l’equiparazione tout court dell’opposizione all’atto di impugnazione, che va invece operata in quanto compatibile con il principio del favor oppositionis”