La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4641 del 14 settembre 2021depositata in data 10 febbraio 2022, sulla questione relativa all’interpretazione estensiva della previsione di cui alla legge n. 76 del 2016 e sull’incidenza nell’individuazione dei soggetti legittimati all’ammissione ai colloqui in via ordinaria con il detenuto, ha affermato che l’interpretazione delle norme non possa portare
“…a ritenere titolare della facoltà di colloquio “ordinario” una persona che sia convivente non già del soggetto recluso…ma che sia convivente di un soggetto appartenente alla “famiglia” del detenuto”